Titolo V
STATUTO
ASSOCIAZIONE CONSORTIUM GARR
(GESTIONE AMPLIAMENTO RETE RICERCA)
TITOLO V
(CESSAZIONE, SCIOGLIMENTO)
Art. 29 – Cause di scioglimento
- Il GARR si scioglie:
- per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
- per deliberazione dell'Assemblea;
- per volontà unanime degli associati promotori e ordinari;
- nei casi ammessi dalla legge.
Art. 30 – Nomina dei liquidatori
- Verificatasi una causa di scioglimento, l'Assemblea nomina un liquidatore scelto tra tre nomi indicati dal Consiglio di Amministrazione.
- In caso di scioglimento del GARR, una volta soddisfatti i creditori, il fondo patrimoniale disponibile sarà devoluto agli associati promotori e ordinari in proporzione ai rispettivi apporti, fatti salvi eventuali vincoli di destinazione.
- In ogni caso non potrà essere posto a carico di alcun associato alcun onere di assorbimento dell'eventuale personale dipendente del GARR.
- Qualsiasi eventuale controversia che insorgesse tra gli associati nei rapporti sociali, tra essi e il GARR, escluse quelle non compromettibili per legge, sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale provvederà anche a nominare l'arbitro di quella parte che non vi avesse provveduto.
- Gli arbitri decideranno secondo le norme di diritto, osservando le regole di procedura.
- L’arbitrato avrà luogo a Roma.
- Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme in materia di associazioni riconosciute.