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    La comunità della ricerca è un pilastro fondamentale della rete GARR, con alte necessità di banda e servizi di rete.
    L’obiettivo principale è offrire servizi all'avanguardia a chi fa ricerca, a prescindere dalla posizione geografica o dalle collaborazioni internazionali.

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    Le infrastrutture digitali sono cruciali per assicurare un'istruzione di qualità orientata al futuro e creare nuova conoscenza.
    GARR offre collegamenti ultraveloci e servizi a tutte le università italiane, favorendo la ricerca multidisciplinare e la collaborazione internazionale grazie alla rete europea GÉANT.

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    La comunità biomedica ha dei bisogni specifici che vanno dalla connettività ultraveloce, alla possibilità di condividere immagini ad alta risoluzione in modo sicuro, all'accesso ad archivi diagnostici e ambienti collaborativi.

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    La scuola cambia e adotta metodi didattici sempre nuovi che sfruttano il potenziale della tecnologia, dentro e fuori dalla classe.
    A sostegno di questa trasformazione, GARR offre collegamenti a banda ultralarga per le scuole, fornendo le stesse tecnologie dedicate al mondo della ricerca e dell’università.

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    La comunità dei beni culturali connessi a GARR include biblioteche, archivi di Stato, musei, soprintendenze, istituti centrali del Ministero della Cultura e istituti culturali internazionali, con eccellenze come il Colosseo, la Galleria degli Uffizi e il Parco archeologico di Pompei.

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    Arti performative

    Musica e Arte: Fibra ottica per una creatività senza confini

    Tecnologia e arte si contaminano e generano nuovi linguaggi, espressioni e modi di trasferire la conoscenza.

    GARR partecipa a questo cambiamento, consentendo agli artisti di interagire in tempo reale grazie anche a lunghissima distanza con connessioni ultra veloci e affidabili.

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| Consortium GARR | Chi siamo

Questa pagina descrive le modalità di trattamento dei cookies dei siti web del Consortium GARR per la protezione dei dati personali accessibili per via telematica ai seguenti indirizzi:

Titolo V

| Consortium GARR | Chi siamo

STATUTO
ASSOCIAZIONE CONSORTIUM GARR
(GESTIONE AMPLIAMENTO RETE RICERCA)


TITOLO V

(CESSAZIONE, SCIOGLIMENTO)

Art. 29 – Cause di scioglimento

  1. Il GARR si scioglie:
    1. per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
    2. per deliberazione dell'Assemblea;
    3. per volontà unanime degli associati promotori e ordinari;
    4. nei casi ammessi dalla legge.

Art. 30 – Nomina dei liquidatori

  1. Verificatasi una causa di scioglimento, l'Assemblea nomina un liquidatore scelto tra tre nomi indicati dal Consiglio di Amministrazione.
  2. In caso di scioglimento del GARR, una volta soddisfatti i creditori, il fondo patrimoniale disponibile sarà devoluto agli associati promotori e ordinari in proporzione ai rispettivi apporti, fatti salvi eventuali vincoli di destinazione.
  3. In ogni caso non potrà essere posto a carico di alcun associato alcun onere di assorbimento dell'eventuale personale dipendente del GARR.

Art. 31 – Controversie

  1. Qualsiasi eventuale controversia che insorgesse tra gli associati nei rapporti sociali, tra essi e il GARR, escluse quelle non compromettibili per legge, sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale provvederà anche a nominare l'arbitro di quella parte che non vi avesse provveduto.
  2. Gli arbitri decideranno secondo le norme di diritto, osservando le regole di procedura.
  3. L’arbitrato avrà luogo a Roma.

Art. 32 – Norme di rinvio

  1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme in materia di associazioni riconosciute.

Titolo IV

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STATUTO
ASSOCIAZIONE CONSORTIUM GARR
(GESTIONE AMPLIAMENTO RETE RICERCA)


TITOLO IV

(AMMINISTRAZIONE)

Art. 27 – Esercizio sociale

  1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
  2. Il bilancio di esercizio viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.
  3. Gli organi del GARR non possono assumere impegni finanziari che eccedono le disponibilità di bilancio dello stesso, salvo che non siano a fronte di corrispondenti entrate certe.

Art. 28 – Libri del Consortium

  1. Oltre ai libri e alle scritture contabili previsti dalla legge, il GARR deve tenere:
    • il libro degli associati;
    • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
    • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
    • il libro delle adunanze del Comitato Tecnico-Scientifico;
    • il libro delle adunanze dei soci aderenti categoria “generale”;
    • il libro delle adunanze del Collegio Sindacale.

Titolo III

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STATUTO
ASSOCIAZIONE CONSORTIUM GARR
(GESTIONE AMPLIAMENTO RETE RICERCA)


TITOLO III

(ORGANI)

Art. 17 – Organi

Sono organi del GARR:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Presidente;
  4. il Direttore;
  5. il Collegio Sindacale;
  6. l Comitato Tecnico-Scientifico.

Art. 18 – Assemblea

  1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati, promotori e ordinari, e dal rappresentante dei soci aderenti delle categorie "IRCCS e IZS" e "generale".
  2. Ogni associato, promotore e ordinario, ha diritto ad un voto; il voto dell’associato promotore “Fondazione CRUI” esprime collegialmente il voto degli associati aderenti categoria “Università statali” ai sensi dell’Art. 10, comma 1, lett. c), un voto è attribuito al rappresentante degli associati aderenti della categoria "IRCCS e IZS” ai sensi dell’Art. 10, comma 1, lett. d) ed un voto è attribuito al rappresentante degli associati aderenti della categoria " generale", ai sensi dell'Art. 10, comma 1, lett. e); ciascuno può rappresentare solo un altro associato; la rappresentanza in Assemblea è disciplinata dall'Art. 2372 Codice Civile.
  3. L'Assemblea è convocata per l'approvazione degli atti di programmazione e dei bilanci nonché ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
  4. L'Assemblea è altresì convocata nei casi previsti nel Codice Civile, nonché qualora ne faccia domanda uno degli associati promotori e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
  5. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (di seguito PEC) da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, della data e dell'ora stabilite per la convocazione, nonché del luogo della riunione.
  6. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante PEC trasmessa almeno tre giorni prima dell'adunanza con le predette indicazioni. Le funzioni di segretario verbalizzante sono assolte dal Direttore o da un componente l'assemblea incaricato dal Presidente. É ammessa la possibilità che l'Assemblea si riunisca con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento degli associati; in particolare è necessario che:
    1. sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
    3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visiona- re, ricevere o trasmettere documenti;
    4. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
  7. In ogni caso sono valide ed operanti le riunioni e le relative deliberazioni dell'Assemblea, anche se in difetto di preventiva convocazione, qualora sia presente la totalità degli associati aventi diritto di voto, dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci.
  8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, di persona o per delega, la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Il Direttore assiste, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea.
  9. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria, ove non diversamente disposto da altre disposizioni del presente Statuto, sono validamente adottate a maggioranza degli associati presenti aventi diritto di voto.
  10. Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono validamente adottate a maggioranza degli associati presenti, nonché con il voto favorevole e unanime degli associati promotori.
  11. Dello svolgimento delle Assemblee e delle deliberazioni assunte è redatto verbale da trascriversi sul libro delle Assemblee e da comunicarsi a tutti gli associati.
  12. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 19 – Attribuzioni dell’Assemblea

  1. Oltre a quanto previsto da altre disposizioni del presente Statuto, l'Assemblea ordinaria:
    1. nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e ne determina il compenso;
    2. nomina i componenti del Collegio Sindacale e il Presidente dello stesso;
    3. approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione i programmi pluriennali e, almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’esercizio sociale, il Programma annuale di attività e il Budget accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale; approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il bilancio consuntivo, costituito dal conto economico e dalla situazione patrimoniale, accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale e da una relazione sull'attività svolta ed i risultati conseguiti;
    4. determina il compenso del Presidente;
    5. delibera, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, l'ammissione e l'esclusione degli associati;
    6. adotta le deliberazioni relative alla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
    7. delibera su ogni questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
  2. Oltre a quanto previsto da altre disposizioni del presente Statuto, l’Assemblea straordinaria:
    1. delibera le modifiche dell'Atto Costitutivo, dello Statuto a maggioranza degli associati e comunque all'unanimità degli associati promotori;
    2. delibera, con le maggioranze di legge, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione del Consortium;
    3. nomina il liquidatore e ne stabilisce i poteri, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione

  1. Il GARR è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri nominati dall’Assemblea su designazione degli associati promotori in ragione di 3 (tre) per la Fondazione CRUI, 1 (uno) per il CNR, 1 (uno) per l’ENEA, 1 (uno) per l’INFN e 1 (uno) designato dal MUR. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della sua carica.
  2. I componenti del Consiglio di Amministrazione eleggono nel proprio seno il Presidente. I Consiglieri possono essere confermati. I primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo. L’amministratore che sostituisce l’amministratore cessato dalla carica per qualsiasi motivo è designato dall'associato che aveva designato il precedente amministratore e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione come sopra definita.
  3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, presso la sede del GARR ed è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata A.R., PEC, o con qualsiasi mezzo tecnico purché documentabile, con preavviso di almeno otto giorni ed indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata anche via PEC contenente le predette indicazioni e con preavviso di tre giorni. É ammessa la possibilità che il Consiglio di Amministrazione si riunisca con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento degli Associati; in particolare è necessario che:
    1. sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
    3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
    4. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura del GARR, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
  4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi e, in ogni caso, quando lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedono almeno due Consiglieri.
  5. Il Consiglio di Amministrazione è costituito e delibera validamente con la maggioranza di almeno quattro dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i Sindaci, il Direttore e il Presidente del CTS.
  6. Delle riunioni dovrà essere redatto verbale da inserire in apposito libro di raccolta.

Art. 21 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi e dell’oggetto sociali, escluso quanto riservato alla competenza dell'Assemblea.
  2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:
    1. propone all’Assemblea il Programma pluriennale e, almeno trenta giorni prima dell’inizio dell'esercizio sociale, il Programma annuale di attività, nonché il Budget, con indicazione dei contributi a carico dei soci, accompagnato dalla relazione del Collegio Sindacale;
    2. propone all'Assemblea, il bilancio consuntivo costituito dal conto economico e dalla situazione patrimoniale, accompagnati da una relazione del Collegio Sindacale e daalla relazione sulla attività svolta e sui risultati conseguiti;
    3. delibera in materia di prestazioni da fornire agli associati, determinandone le modalità;
    4. dispone con delibera l'affiliazione degli associati aderenti delle categorie “IRCSS E IZS” e " generale" e ne stabilisce l'eventuale esclusione;
    5. consente l’utilizzo della rete e dei servizi di accesso alle e-Infrastructure a soggetti diversi dagli associati, sulla base di appositi accordi;
    6. propone all'Assemblea le eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, l'ammissione e l'esclusione degli associati nei casi previsti dallo Statuto, nonché lo scioglimento o messa in liquidazione del GARR;
    7. delibera in merito alla struttura organizzativa del GARR; approva l'eventuale organico del personale e ne delibera le sue modifiche, nonché le politiche in materia di eventuali assunzioni e di trattamento economico del personale;
    8. delibera l’adozione di atti, anche di disposizione, la stipulazione di convenzioni e contratti, l'assunzione di obbligazioni di qualsiasi genere e in generale tutti gli atti che comportano spesa per il GARR nei limiti di quanto previsto nel Budget approvato dall’Assemblea, nonché l'accettazione di contributi e donazioni;
    9. delibera in materia di eventuali brevetti emersi dalle attività del GARR e ne gestisce le modalità di utilizzazione;
    10. approva i regolamenti interni;
    11. nomina tra i suoi componenti il Presidente e il Vice-Presidente;
    12. nomina il Presidente e i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico;
    13. nomina il Direttore e ne determina compiti e compenso;
    14. delibera in ordine alle liti attive e passive;
    15. delibera in ordine all'utilizzo della rete a fini didattici;
    16. esercita le funzioni ad esso delegate dall'Assemblea;
    17. esercita ogni altra funzione non attribuita, per legge o Statuto, alla competenza di altri organi.
  3. Le deliberazioni di cui ai punti a), b), i) e o) devono essere assunte sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico.
  4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, in parte, i suoi poteri.

Art. 22 – Presidente

  1. II Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti ed ha la rappresentanza legale del GARR in qualunque sede, anche giudiziaria, con facoltà di promuovere e transigere liti o resistere in giudizio, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
  2. Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile una sola volta. Conformemente a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione di cui all’Art.20, comma 1, il mandato del Presidente cessa alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della sua carica.
  3. Il Presidente:
    • vigila sull’osservanza dello Statuto;
    • adotta, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, tutte le iniziative necessarie alla promozione e alla verifica del corretto sviluppo delle attività sociali e del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
    • adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dallo Statuto, dalle deliberazioni degli Organi sociali e dagli eventuali regolamenti interni;
    • esercita i poteri conferiti dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione;
    • può adottare i provvedimenti di urgenza che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
  4. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vice Presidente. La firma degli atti da parte del vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

Art. 23 – Direttore

  1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore che dovrà essere persona provvista di specifica professionalità ed esperienza gestionale nei settori oggetto dell'attività del GARR, ne determina gli emolumenti e la durata in carica con un massimo di tre anni per singolo incarico.
  2. Il Direttore ha la responsabilità operativa e gestionale del GARR.
  3. In particolare, il Direttore:
    • predispone lo schema dei Programmi pluriennali e dei Programmi annuali di attività su cui acquisisce il parere del Comitato Tecnico-Scientifico;
    • predispone lo schema del Budget;
    • redige lo schema del bilancio consuntivo, costituito dal conto economico e dalla situazione patrimoniale e la relazione sull’attività di cui all’art. 19 comma 1 lettera d) su cui acquisisce il parere del Comitato Tecnico-Scientifico;
    • adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dallo Statuto, dalle deliberazioni degli Organi sociali e dagli eventuali regolamenti interni;
    • può adottare i provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Presidente, sottoponendoli al Presidente per la ratifica;
    • propone al Presidente e al Consiglio di Amministrazione la stipula di Contratti, Convenzioni e Accordi con Enti, Società ed imprese necessari al raggiungimento degli obiettivi del GARR;
    • esercita le funzioni di direttore del personale e di direttore di sede anche per le sedi secondarie, filiali, rappresentanze e agenzie oltreché sedi operative e/o amministrative.
  4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Direttore la trattazione di particolari materie e categorie di affari predeterminandone i limiti di spesa.
  5. È fatto obbligo al Direttore di riferire al Consiglio di Amministrazione in ordine agli atti compiuti per delega del Consiglio stesso.
  6. Il Direttore partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, e svolge le funzioni di Segretario.

Art. 24 – Collegio sindacale

  1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti.
  2. Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è nominato dall’Assemblea che provvede anche alla nomina del Presidente dello stesso.
  3. Il Collegio Sindacale ha il compito di controllare l’amministrazione del GARR, di vigilare sull’osservanza delle leggi e dello Statuto e di accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
  4. I Sindaci hanno il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle assemblee; le relative convocazioni vanno effettuate con le stesse modalità di cui all’art. 18.
  5. Ai componenti il Collegio spettano i compensi determinati sulla base della normativa vigente.

Art. 25 – Comitato Tecnico-Scientifico

  1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da non meno di nove membri, dura in carica tre anni ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina il numero di componenti e ne nomina il Presidente.
  2. Il Comitato Tecnico-Scientifico è organo consultivo nei confronti del Consiglio di Amministrazione nei settori tecnico scientifici oggetto dell’attività del GARR e formula proposte operative in materia in ordine all’attuazione dei fini associativi e concorre inoltre alla individuazione ed elaborazione dei programmi annuali di attività.
  3. Il Comitato si riunisce almeno tre volte l’anno e quando lo richieda il Consiglio di Amministrazione. Spetta al Presidente del Comitato di convocarne le riunioni.
  4. Il Comitato è validamente costituito a maggioranza dei suoi componenti e formula pareri con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, il Direttore con funzioni di Segretario ed il Presidente del GARR.

Art. 26 – Rimborsi spese ai componenti degli Organi sociali

  1. I rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio ai componenti degli Organi sociali, sostenute in ragione del loro ufficio, sono a carico dell’associazione.

Organizzazione e Organigramma

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Organigramma, organizzazione, organi

FAQs

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  • Chi gestisce la rete GARR?

    La rete GARR è realizzata e gestita dal Consortium GARR, un’associazione senza fini di lucro fondata sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. I soci fondatori sono CNR, ENEA, INFN e Fondazione CRUI in rappresentanza delle università italiane.

  • Chi può accedere alla rete GARR?

    La rete GARR è l’unica rete nazionale dedicata alla comunità dell’istruzione, della ricerca e della cultura.
    Possono richiedere il collegamento alla rete GARR le organizzazioni nazionali o internazionali aventi finalità di ricerca, istruzione, formazione e cultura situate in Italia (D.lgs n.218 del 25/11/2016 Art. 10 comma 5). Le modalità per richiedere il collegamento sono indicate nella pagina “ Regole di accesso alla Rete GARR

  • Chi devo contattare per richiedere un collegamento alla rete?

    Per richiedere il collegamento alla rete GARR è sufficiente inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., indicando le finalità e le attività svolte dall'organizzazione, le eventuali collaborazioni scientifiche in corso e l'uso che si prevede di fare della rete GARR.

    Le scuole che intendono richiedere il collegamento possono compilare la Richiesta di collegamento alla rete GARR

  • Quanto costa accedere alla rete?

    Dal punto di vista economico, l'accesso alla rete GARR è regolato in base alla configurazione individuata per rispondere alle specifiche esigenze dell’organizzazione richiedente. Alle organizzazioni che intendono utilizzare la rete GARR viene richiesto un corrispettivo per il servizio di connettività (proporzionato alla capacità di banda di accesso richiesta) che comprende anche una serie di servizi di supporto tecnico-operativo e applicativi avanzati.
    Il costo relativo alla realizzazione e alla gestione della rete interna dell’organizzazione resta a carico dell’utente.

  • Non riesco ad accedere al sito X, è un problema di rete?

    Non esiste una risposta univoca; le seguenti indicazioni di massima possono aiutare a una diagnosi preliminare (si ricorda che la competenza di segnalazione guasti al NOC è esclusivamente degli APM).

    • Se X appartiene a un ente connesso alla rete GARR, prima di avvisare il NOC controllare che non siano già stati emessi trouble ticket (inviati alla lista degli APM e consultabili sul sito web del NOC) che indichino la causa del problema e possibilmente verificare se il problema si presenti solo verso una singola macchina (nel qual caso probabilmente il guasto non è dovuto a malfunzionamenti di GARR), ovvero se sia a carattere più generale.
    • Se X non appartiene a un ente connesso alla rete GARR, è consigliabile verificare con un traceroute se in generale sia possibile uscire dalla rete GARR; sul sito web del NOC, è disponibile un traceroute con interfaccia web per aiutare in tale diagnosi. Se è possibile raggiungere destinazioni al di fuori del GARR ma non uno specifico sito, probabilmente il problema è dovuto a cause esterne al GARR.
  • Sono disponibili statistiche di traffico?

    Sul web GARR sono disponibili tutte le statistiche della rete (sia relative al backbone che all'accesso utente), ordinabili per PoP e ente (user).
    Il sistema è integrato con il server www del GARR per fornire i grafici giornalieri che mostrano il traffico di due giorni con valori presi ad intervalli di tempo di cinque minuti.

    Per il traffico General Internet, di ricerca (GÉANT) e dei peering nazionali è stato creato un grafico ad hoc che rappresenta il traffico storico degli ultimi sei anni.
    Le statistiche sono consultabili su:

  • Chi sono le persone di riferimento per la gestione dei dati personali?

    Titolare del trattameno dei dati personali:
    Il Consortium GARR nella persona del suo Presidente
    tel: +39 4962 2000
    contatto mail: privacy @ garr.it

    Responsabile del trattameno dei dati personali (interno):
    Direttrice Claudia Battista
    tel: +39 4962 2000
    contatto mail: rtd @ garr.it

    Responsabile protezione dei dati personali:
    Dott. Davide Vaghetti
    tel: +39 050 2213158
    contatto mail: dpo @ garr.it

Infrastruttura di rete nazionale

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La rete GARR interconnette ad altissima capacità università, centri di ricerca, biblioteche, musei, scuole e altri luoghi in cui si fa istruzione, scienza, cultura e innovazione su tutto il territorio nazionale.

Come raggiungerci

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Per raggiungere la sede GARR in treno, la stazione ferroviaria di riferimento è Roma Termini. Dalla Stazione Termini è possibile raggiungere GARR sia a piedi (circa 950 metri), sia con l'autobus:

Rubrica telefonica

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